AREA DIPENDENTI

Accedi all'area dedicata ai dipendenti, ed ai medici territoriali.

AREA RISERVATA

Accedi all'area riservata agli amministratori del portale.

RUBRICA

Consulta la rubrica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

SERVIZIO ALPI

Gestione agende attività in libera professione

AREA FARMACIE

Accedi ai servizi di prenotazione e ticket per farmacie.

ASSISTENZA

Servizio di assistenza tramite ticket.

Grafica  Solo Testo  Alta Visibilit   Preferiti  Stampa  RSS

Tutela del donatore


Il donatore e il ricevente sono le due figure protagoniste del mondo dei trapianti e come tali vanno tutelate.La condizione di base per tutelare il ricevente è che l’organo che gli verrà trapiantato sia sano.Diritto fondamentale del donatore è la tutela della sua volontà. Questo implica che se una persona ha espresso in vita la volontà di donare, i familiari dovrebbero rispettarne la volontà, non opponendosi al prelievo. Parlare, quindi, ai propri cari di questa scelta di dono rende per i parenti l’eventuale decisione di opposizione o non opposizione più consapevole e forse più semplice in un momento così tragico.
Accertamento di morte
Tutte le fasi di accertamento di morte tramite criteri neurologici, sono rigorosamente sancite dalla legge e vengono effettuate da un collegio di medici esperti (rianimatore, neurofisiopatologo, medico legale) che viene convocato dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, indipendentemente dall’eventuale consenso al prelievo di organi. Nel caso in cui il soggetto è in morte encefalica, ed inizia il periodo di osservazione di almeno 6 ore, e, pertanto, presenti le condizioni cliniche per diventare un potenziale donatore di organi e tessuti, il medico coordinatore del prelievo verifica se è presente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) l’espressione in vita del soggetto o se ha con sé un qualsiasi documento di volontà espressa.
Spesso si sente parlare di morte cerebrale, morte clinica o morte cardiaca; in realtà la morte è una sola, ma ci sono diverse modalità di accertamento: secondo criteri cardiaci, neurologici o necroscopici.

La Legge 29 dicembre 1993, n. 578(“Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”) stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello. Questa condizione può presentarsi in seguito ad un arresto della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una grave lesione che ha danneggiato irreparabilmente il cervello. In quest’ultimo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

  • stato di incoscienza
  • assenza di riflessi del tronco
  • assenza di respiro spontaneo
  • silenzio elettrico cerebrale (EEG piatto)

Periodo di osservazione

L’art. 4 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, n. 136(che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini; sotto l’anno di età sono richiesti, tuttavia, ulteriori test strumentali.

Ultimo aggiornamento: 11/04/2019 08:16:20




xHTML Validato
CSS Validato
Esprimi un Giudizio