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Cosa fare in presenza di amianto


La presenza di manufatti in cemento- amianto (meglio conosciuto come "eternit", dal nome del principale prodotto commerciale) genera apprensione e preoccupazione in considerazione dei rischi per la salute che possono derivare dall'esposizione a fibre di amianto in essi contenute.

Occorre tenere presente che il rischio dipende dalla probabilità di rilascio di fibre di amianto in aria e/o nel suolo, probabilità che risulta legata allo stato di conservazione del manufatto stesso, in particolare alla sua compattezza.

La verifica dello stato di manutenzione di un manufatto in cemento amianto è un obbligo del proprietario (D.M. 06.09.94 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto").

 

Principali problemi e relative soluzioni

 

Proprietario di immobile

Il proprietario di un immobile ove sono presenti materiali contenenti amianto ha obblighi particolari?

Sì. Egli deve effettuare la valutazione del rischio e classificare i materiali in “non danneggiati”, “danneggiati” oppure “non danneggiati ma suscettibili di danneggiamento”.

In base alla classificazione dovrà poi adottare le relative misure di contenimento del rischio indicate nel Capitolo 4 del DM 06/09/94. In presenza di materiali danneggiati si dovrà procedere alla bonifica dei materiali.

Il proprietario dovrà tenere e disposizione i documenti previsti dal Capitolo 4 del DM 06/09/94 oltre che copia della scheda di sopralluogo; egli dovrà inoltre informare gli occupanti dell’edificio della presenza dei materiali contenenti amianto.

Egli dovrà prevedere delle procedure di sicurezza per chi può operare nei pressi o sui materiali contenenti amianto (manutentori, installatori, imprese di pulizia, etc.) e ripetere periodicamente la valutazione del rischio.

 

Se l’edificio è utilizzato da un’attività lavorativa vi sono ulteriori obblighi?

La presenza dei materiali contenenti amianto dovrà essere valutata all’interno dell’attività di valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

 

In caso di presenza di materiali contenenti amianto in matrice friabile gli obblighi del proprietario sono maggiori?

La presenza di materiali contenenti amianto in matrice friabile presuppone la presenza di un rischio

elevato di rilascio di fibre nell’ambiente, soprattutto se lo stesso ambiente è confinato (interno di capannoni, di locali tecnici, di luoghi di lavoro, etc.).

Pertanto in tali casi il proprietario non potrà limitarsi ad una verifica periodica dello stato dei materiali ma dovrà fare ispezionare una volta all’anno, da personale competente, i luoghi di presenza di tali materiali.

Di tale attività di verifica dovrà essere redatto un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica che dovrà essere trasmesso in copia alla ASP competente per territorio la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

 

Un proprietario può procedere da solo alla bonifica dei materiali?

La normativa non vieta la possibilità che il proprietario di un manufatto con amianto intervenga direttamente sull’opera.

Ciò non esclude che le operazioni siano condotte con le massime cautele per la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e dello stesso proprietario che vi opera.

Perciò, l’attività di autorimozione (o altre attività), trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (si ricorda che l’amianto è un cancerogeno accertato), deve essere eseguita adottando appositi e obbligatori accorgimenti e dotazioni finalizzate a minimizzare il rilascio di fibre.

Il materiale rimosso è classificato come rifiuto speciale pericoloso, pertanto è obbligatorio rivolgersi ad una ditta specializzata per il corretto trasporto e smaltimento.

Al fine del corretto smaltimento, inoltre, è necessario predisporre delle analisi preventive di caratterizzazione del materiale, che possono essere eseguite da un laboratorio pubblico o privato accreditato per l’analisi dei m.c.a., oppure dal Centro Geologia e Amianto dell’ARPACal.

Manufatti che potrebbero essere rimossi autonomamente:

  • lastre di copertura, pannelli per pareti e controsoffitti in cemento-amianto integri (non danneggiate da incendio o altro), di superficie non superiore a 6 mq e peso non superiore a 50 Kg, per una estensione complessiva fino a 20 mq o 350 Kg;
  • manufatti in cemento-amianto, quali cassoni di deposito per l’acqua e tubi, facilmente movimentabili con semplici attrezzature, peso inferiore a 50 Kg e purchè non sia necessaria la loro demolizione per asportarli dalla loro ubicazione.

 

Quali sono i principali parametri per valutare il rischio di esposizione a fibre di amianto in relazione alla presenza di materiali contenenti amianto?

I parametri sono molteplici e naturalmente dipendono dalle condizioni specifiche dei materiali e dei luoghi.

Di seguito si fornisce un elenco non esaustivo di tali criteri:

  • friabilità dei materiali contenenti amianto;
  • quantità dei materiali contenenti amianto presenti;
  • stato dei materiali e loro danneggiabilità;
  • accessibilità dei materiali contenenti amianto da parte degli occupanti/frequentatori;
  • caratteristiche dei luoghi che ospitano i materiali contenenti amianto;
  • numero degli occupanti/frequentatori dei locali che ospitano i materiali contenenti amianto ed eventuali loro caratteristiche particolari (bambini, studenti, malati, etc.).
     

Impresa di bonifica

Quali sono le caratteristiche minime che deve possedere una impresa per svolgere l’attività di bonifica amianto?

Le imprese che svolgono attività di bonifica amianto debbono possedere dei requisiti di professionalità del Responsabile di cantiere e degli addetti, requisiti acquisiti mediante corsi riconosciuti della durata di almeno 50 ore (per i Responsabili di cantiere) o di almeno 30 ore per gli addetti.

Le imprese debbono inoltre dimostrare di aver previsto la copertura del rischio I.N.A.I.L. specifico e che gli addetti abbiano ottenuto l’idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione specifica che prevede esposizione ad

amianto.

 

Quali sono gli obblighi che deve rispettare l’impresa prima di intraprendere un lavoro di bonifica amianto?

L’impresa, oltre alla valutazione dei problemi specifici costituiti dal cantiere per la bonifica da MCA, deve presentare un piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto ed ottenere il relativo parere favorevole da parte della ASP competente per territorio

Il Piano di Lavoro, integrato dai contenuti previsti nel P.O.S., è redatto dal datore di lavoro che è responsabile del contenuto dello stesso;

Il Piano di Lavoro deve essere inviato allo S.P.I.S.A.L. dell’ASP competente territorialmente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, trascorso tale periodo e non avuta motivata richiesta di integrazione o di modifica del piano di lavoro e non avuta alcuna prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

Per i lavori inerenti la rimozione di MCA è opportuno che lo SPISAL riceva comunicazione della data di inizio lavori, a mezzo telefono o FAX , con preavviso di almeno 72 ore.

Qualora tale data dovesse subire variazioni, verrà inviata una comunicazione riportante la nuova data di inizio lavori.

Nei casi di urgenza non si applica il preavviso dei 30 giorni ma nella fattispecie, il datore di lavoro è obbligato a comunicare oltre la data anche l’orario d’inizio dell’attività, trasmettendo contemporaneamente il piano di lavoro affinchè sia attenzionato con procedura d’urgenza dal Servizio al fine di verificarne la relativa idoneità.

 

Quali sono le principali cautele da osservare nei lavori di bonifica amianto?

I lavori di bonifica da materiali contenenti amianto devono rispettare due principali condizioni:

ridurre al minimo possibile la liberazione di fibre dei materiali contenenti amianto mediante opportune metodologie di lavoro; eliminare tutti i materiali e tutti i residui di materiali contenenti amianto comprese le fibre esistenti nella zona di presenza dei materiali mediante una ottimale pulizia in condizioni di sicurezza.

A seguito della valutazione si possono verificare tre situazioni:

·   Il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi è necessario prevedere esclusivamente una valutazione periodica dello stato di manutenzione.

Sarà cura del proprietario del manufatto ripetere la valutazione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque con cadenza almeno annuale.

·    Il manufatto necessita di manutenzione in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza almeno annuale.

·    Il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni più favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.

 

Tecniche di intervento

La legge 6 settembre 1994 individua tre precise tecniche di intervento obbligatorie nel caso in cui il materiale contenente amianto viene definito come particolarmente pericoloso in ordine alla sua conservazione e facilità di frantumazione o polverulenza.

·         Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.

Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti.

In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

·    Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio.

Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione.

·   Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.

Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Rispetto agli altri due interventi presenta un costo più contenuto.

Ultimo aggiornamento: 10/09/2014 20:35:41




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