D.L.69/2013 art. 37 comma 3
Il D.L. 69/2013 art. 37 comma 3 prevede che: I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato.
Obbligo di pubblicazione
L'obbligo di pubblicazione dei casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato è previsto per: Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori.