Il Collegio Sindacale è l’Organo dell’Azienda preposto al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile. Il Collegio Sindacale, cosi per come stabilito dall’art. 3-ter del Dlgs 502/92, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
Il Collegio Sindacale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministero della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
Verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico.
Vigila sull’osservanza della legge.
Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua, periodicamente, verifiche di cassa.
Riferisce almeno trimestralmente alla Regione anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.
Trasmette periodicamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza dei Sindaci.